Sez. L, Sentenza n. 7502 del 18/06/1992 (Rv. 477811 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Fiscalizzazione degli oneri sociali | Imprese manifatturiere ed estrattive - Individuazione ex art. 5 legge n. 92 del 1979 - Rinvio formale alla classificazione predisposta dall'ISTAT - Interpretazione di questo atto amministrativo - Incensurabilità in cassazione - Riferimento alla classificazione del tempo di debenza dei contributi - Necessità - Controllo dell'atto amministrativo - Ammissibilità - Effetti - Fattispecie relativa a società esercente attività di miscelazione ed "imbottigliamento" di gas derivati dal petrolio e del butano e propano.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Fiscalizzazione degli oneri sociali
L'art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92 - il quale (con norma interpretativa e perciò necessariamente retroattiva) stabilisce che le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977 n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica - opera un rinvio formale (o non recettizio) non ad uno specifico e determinato atto amministrativo ma alla fonte di produzione di esso e quindi a tutti gli atti successivi consimili provenienti dalla medesima fonte, l'interpretazione dei quali è rimessa al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. Pertanto, l'individuazione delle imprese beneficiarie dello sgravio deve essere effettuata con riguardo alla classificazione del tempo cui afferiscono i contributi (anche se una classificazione successiva può fornire elementi per l'interpretazione di quella precedente) ed all'interno ed in conformità di essa, senza poterne prescindere - pur non avendo la stessa carattere tassativo - e far prevalere una pretesa natura manifatturiera (od estrattiva) ontologicamente accertata, restando escluso che ciò autorizzi dubbi di legittimità costituzionale del succitato art. 5 con riguardo agli artt. 3, 24, 41 e 113 Cost., attesa, in particolare, la soggezione ai normali controlli giurisdizionali del provvedimento amministrativo dell'ISTAT. (Nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto meritevole della fiscalizzazione degli oneri sociali, in relazione alle classificazioni ISTAT del 1971 e del 1981, una società esercente attività di miscelazione ed "imbottigliamento" di gas derivanti dal petrolio e del butano e propano).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 41, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)