diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11759 del 13/11/1995 (Rv. 494626 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Imprese manifatturiere ed estrattive - Identificazione - Classificazioni ISTAT richiamate dall'art. 5 legge n. 92 del 1979 - Natura di atti amministrativi - Sussistenza - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Illegittimità per mancato rispetto del carattere ontologico delle specifiche attività - Configurabilità - Interpretazione del giudice del merito - Incensurabile in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a miscelazione e "imbottigliamento" di gas petroliferi liquefatti.
Stato
decisa il 1995-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494626-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

In relazione all'identificazione delle imprese manifatturiere ed estrattive beneficiarie della fiscalizzazione degli oneri sociali, cui fa riferimento l'art. 1, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1977 n. 15 (convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977 n. 102), e che a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92 - avente valore interpretativo e quindi retroattivo - va compiuta in base alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica, questo rinvio (non ricettizio) a atti amministrativi comporta, come precisato dalla sentenza n. 536 del 1990 della Corte costituzionale, il potere del giudice ordinario di controllare la legittimità degli atti stessi in funzione di una loro eventuale disapplicazione. Conseguentemente deve ammettersi la possibilità di dare rilievo alla natura "ontologicamente" manifatturiera ed estrattiva della specifica attività dedotta in giudizio, ove risultasse il mancato rispetto di tale dato da parte della classificazione ISTAT, e quindi la sua illegittimità. Peraltro, gli stessi atti amministrativi di classificazione sono oggetto da parte del giudice di merito di un'interpretazione insindacabile in sede di legittimità ove immune da errori logici e giuridici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ad un'impresa che, previo loro acquisto, provvedeva alla miscelazione e travaso in bombole di gas petroliferi liquefatti, cosiddetti G.P.L., rilevando che in concreto lo stesso giudice non aveva fatto ricorso ad una mera applicazione del criterio ontologico, poiché aveva interpretato, in base ai criteri di cui agli art. 1362, 1365 e 1367 cod. civ., la classificazione del 1971 nel senso che l'attività in questione doveva essere inquadrata nella categoria 3.13.29 (lavorazioni ulteriori dei derivati del petrolio o altre lavorazioni affini) e aveva ritenuto che nella classificazione del 1981 la non espressa definizione come manifatturiero del ramo 1 (energia, gas, acqua) cui faceva capo il sottoramo 1A (estrazione di combustibili solidi, liquidi, gassosi, industria petrolifera) e quindi la specifica categoria 140.3 non escludeva una implicita volontà dell'ISTAT in tal senso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1367, Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)