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Sez. L, Sentenza n. 8411 del 01/08/1995 (Rv. 493509 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Imprese destinatarie del beneficio - Individuazione - Criteri - Caratteri formali e non recettizi del rinvio ex art. 5 legge n. 92 del 1979 - Effetti - Disapplicazione dell'atto amministrativo richiamato - Ammissibilità - Condizioni - Impresa svolgente attività manifatturiera o attività di lavanderia - Distinzione - Estremi.
Stato
decisa il 1995-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493509-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

L'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, allo scopo di individuare le imprese destinatarie del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali opera un rinvio (non recettizio ma) formale alla classificazione delle attività economiche effettuata dall'I.S.T.A.T., con la conseguenza che l'atto amministrativo, senza entrare a far parte del precetto della norma di rinvio, costituisce la fonte unica per attingere il criterio di classificazione delle imprese beneficiarie, fermo restando il potere del giudice di sindacarne la conformità alla legge allo scopo di disapplicarlo nel caso concreto quando l'atto, incorrendo in vizio di illegittimità per travisamento dei fatti, qualifichi in modo diverso un'attività "ontologicamente" manifatturiera o, viceversa, riconduca nell'ambito di questa un'attività essenzialmente diversa, quale quella di una lavanderia industriale, che, pur se annoverata tra le industrie manifatturiere nella classificazione I.S.T.A.T. del 1981, deve considerarsi propriamente come un servizio e non come trasformazione di materie prime o semilavorate in prodotti finiti, a differenza delle lavanderie la cui attività si inserisce nel processo di produzione di tessuti e fibre ai fini della loro successiva commercializzazione.

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)