Sez. L, Sentenza n. 8356 del 02/08/1999 (Rv. 529159 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Dipendenti dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni transitati alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane - Delegificazione della disciplina del relativo rapporto di lavoro - Conferimento alla contrattazione collettiva del potere di incidere negativamente su preesistenti situazioni giuridiche nascenti dalla legge - Esclusione - Conseguente impossibilità per la contrattazione collettiva di introdurre, in assenza di espressa previsione legislativa, cause estintive del rapporto limitative di diritti previsti dalla legge - Art. 22 del CCNL per i dirigenti dell'EPI in data 10 agosto 1994 - Influenza sulla situazione dei dirigenti titolari, in virtù dell'esercizio della relativa facoltà di opzione, del diritto di protrarre il proprio rapporto di lavoro per il biennio successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Esclusione.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
L'art. 6 del D.L. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994, nel prevedere la delegificazione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni transitati alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane non ha conferito alla contrattazione collettiva il potere di derogare alla preesistente disciplina legale del rapporto e, in particolare, di incidere negativamente su private preesistenti situazioni giuridiche che da questa avevano origine. Alla suddetta contrattazione non è stato, pertanto, consentito di introdurre, in assenza di una espressa previsione legislativa, cause estintive del rapporto limitative di diritti previsti dalla legge. Ne consegue che l'art. 22 del CCNL per i dirigenti dell'EPI in data 10 agosto 1994 - prevedente la risoluzione automatica del rapporto di lavoro dei dirigenti al compimento dell'età pensionabile o al raggiungimento della massima anzianità contributiva utile ai fini pensionistici "senza obbligo per l'Ente di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva" - non ha inciso sulla situazione dei dirigenti che, in applicazione dell'art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992, hanno acquisito, esercitando la relativa facoltà di opzione, il diritto di protrarre il proprio rapporto di lavoro per il biennio successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)