Sez. L, Sentenza n. 3759 del 14/04/1998 (Rv. 514464 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni transitati alle dipendenze dell'ente Poste Italiane - Privatizzazione del rapporto di lavoro - Regime transitorio - Perdurante applicabilità dei trattamenti vigenti fino alla stipulazione del primo contratto collettivo - Svolgimento di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica - Applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. sulla cosiddetta promozione automatica - Esclusione.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 6 D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito in legge 29 gennaio 1994, n.71, che prevede che il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente Poste Italiane con rapporto di diritto privato, e del successivo sesto comma del medesimo art. 6, che stabilisce che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i <<trattamenti vigenti>> alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge fino alla stipulazione di un nuovo contratto (collettivo), consegue che fino a tale data la disciplina sostanziale del rapporto dei dipendenti dell'ente Poste italiane rimane (transitoriamente) quella vigente all'atto della sua costituzione, sicché non trova applicazione, in caso di svolgimento (da parte di un dipendente dell'ente) di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica, l'art. 2103 cod. civ. sulla cosiddetta promozione automatica.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)