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Sez. L, Sentenza n. 2510 del 21/03/1997 (Rv. 503162 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termini processuali - Sospensione feriale - Esclusione - Cause promosse, nei confronti dei datori di lavoro, da istituti previdenziali - Estensione - Credito contributivo azionato nelle forme del procedimento monitorio - Esclusione della sospensione feriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503162-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

A norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione dei termini processuali (per il periodo compreso fra il primo agosto ed il quindici settembre di ciascun anno) non si applica alle controversie previste dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., ossia a quelle individuali di lavoro ed a quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie; in particolare fra le controversie previdenziali devono ricomprendersi non soltanto quelle relative a prestazioni richieste dall'assicurato, ma anche quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro, atteso che la ratio della disciplina derogatoria è identica in entrambe le categorie di cause ove si consideri che la sollecita definizione delle seconde è correlativa alla necessità degli istituti previdenziali di procurarsi i mezzi finanziari con i quali fornire le prestazioni dovute; né tale ratio viene meno allorquando l'istituto previdenziale ricorra, per il conseguimento dei contributi e delle sanzioni ad esso dovute, alla procedura monitoria di cui agli artt. 633 e segg. cod. proc. civ. (sempre che tale procedura sia disciplinata dal rito del lavoro), atteso che tale procedura è preordinata ad una più sollecita realizzazione di un credito e ben può, pertanto, essere utilizzata da un istituto previdenziale, ove sussistano le relative condizioni di ammissibilità, per l'assolvimento degli obiettivi sopra indicati.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)