Sez. L, Sentenza n. 2376 del 01/03/1995 (Rv. 490848 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termini processuali - Sospensione feriale - Ambito di applicazione - Controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro aventi per oggetto contributi e sanzioni relative - Esclusione - Instaurazioni di dette controversie con richiesta di decreto ingiuntivo - Irrilevanza - Fattispecie relativa al termine di opposizione a decreto ingiuntivo proposte dal datore di lavoro.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
A norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, secondo cui la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie previste dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., cioè alla cause in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, la sospensione feriale dei termini non opera nelle controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighi dei secondi in materia di previdenza obbligatoria, non rilevando che l'istituto previdenziale agisca mediante richiesta di decreto ingiuntivo per il conseguimento dei contributi e sanzioni dovutigli (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal datore di lavoro confidando nella sospensione feriale dei termini processuali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)