Sez. L, Sentenza n. 604 del 22/01/1994 (Rv. 485087 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - In genere | Termini processuali - Sospensione feriale - Esclusione - Credito contributivo azionato nelle forme del procedimento monitorio - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - In genere
La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge n. 742/1969, non si applica per controversie relative all'adempimento di obblighi contributivi di natura previdenziale, non rilevando la circostanza che il credito contributivo sia stato azionato nelle forme del procedimento monitorio ove questo sia regolato secondo le norme processuali del rito del lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)