Sez. 1, Sentenza n. 8510 del 19/11/1987 (Rv. 456038 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITÀ - IN GENERE - VAGLIA CAMBIARIO NON TRASFERIBILE - IDENTIFICAZIONE DEL PORTATORE - INTERVENTO DI UN NOTAIO - DILIGENZA DEL CASSIERE - ACCERTAMENTI DELLA ATTESTAZIONE NOTARILE DELLA IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE DELLA QUIETANZA - NECESSITÀ.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITÀ - IN GENERE - VAGLIA CAMBIARIO NON TRASFERIBILE - IDENTIFICAZIONE DEL PORTATORE - INTERVENTO DI UN NOTAIO - DILIGENZA DEL CASSIERE - ACCERTAMENTI DELLA ATTESTAZIONE NOTARILE DELLA IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE DELLA QUIETANZA - NECESSITÀ.*
Con riguardo a vaglia cambiario non trasferibile, emesso e spedito per posta dalla banca d'Italia in esecuzione di mandato della pubblica amministrazione (nella specie, per il versamento dell'indennità di buonuscita in favore di dipendente statale), e per il caso in cui, superando il titolo l'importo di lire 2.400.000, il cassiere, al fine di identificare nel portatore l'effettivo beneficiario, ricorra all'intervento di un notaio, come previsto dall'art. 420 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (e successive modificazioni) quando si tratti di persona non direttamente conosciuta o la cui identità non sia attestata da persona nota, il cassiere medesimo è tenuto, per non incorrere in violazione dei doveri di diligenza professionale (con la conseguente responsabilità risarcitoria della banca per pagamento effettuato a soggetto diverso da detto beneficiario), ad accertare che il notaio non si sia limitato a riscontrare l'apposizione in sua presenza della firma per quietanza, ma abbia dichiarato la propria certezza circa l'identità del sottoscrittore (salva restando l'insindacabilità da parte del cassiere dell'ottemperanza del notaio ai criteri fissati per il raggiungimento di tale certezza dall'art. 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976 n. 333). (V 3274/86, mass n (V 686/83, mass n 425423).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 420, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 87, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 92, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 28 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 333 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)