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Sez. 1, Sentenza n. 686 del 25/01/1983 (Rv. 425423 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE - PAGAMENTO A PERSONA DIVERSA DAL PRENDITORE - EFFICACIA LIBERATORIA PER LA BANCA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425423-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE - PAGAMENTO A PERSONA DIVERSA DAL PRENDITORE - EFFICACIA LIBERATORIA PER LA BANCA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema di assegno bancario o circolare "non trasferibile", la disposizione dell'art. 43 del R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (richiamata dal successivo art. 86, per l'assegno circolare), che nega efficacia liberatoria al pagamento effettuato a "persona diversa dal prenditore", va intesa con riferimento alla persona munita di legittimazione cartolare e non comporta alcuna deroga ai principi generali in materia di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale, per cui, in applicazione del principio dettato dall'art. 1992, comma secondo cod. civ., deve ritenersi liberata ed esente da responsabilità la banca emittente, o quella girataria per l'incasso, che abbia pagato un assegno circolare "non trasferibile" a persona diversa dal titolare del diritto, senza dolo o colpa nell'identificazione del presentatore. (Conf 5118/79, mass n 401756; (Conf 3317/78, mass n 392743; (Conf 2360/68, mass n 334700; (contra 3133/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)