Sez. 3, Sentenza n. 3099 del 06/05/1983 (Rv. 428013 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - DANNO NON PATRIMONIALE - SPETTANZA - CONDIZIONI - CONVIVENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - DANNO NON PATRIMONIALE - SPETTANZA - CONDIZIONI - CONVIVENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte "ex delicto", va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, "iure proprio", cioè, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sè non può configurare elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante. (V 2017/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)