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Sez. 2, Sentenza n. 11256 del 08/10/1999 (Rv. 530523 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE | Accordo di sostituzione del prezzo con cosa da dare "in solutum" - Natura dell'accordo - Risoluzione del contratto - Configurabilità - Esclusione - "Datio in solutum" estintiva del residuo debito - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530523-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE

Qualora le parti della vendita di un bene mobile stabiliscano di sostituire al prezzo una cosa da dare "in solutum", il relativo accordo deve intendersi non come una risoluzione consensuale del precedente rapporto, ma come una "datio in solutum" rivolta ad estinguere il residuo debito mediante trasferimento di "res pro pecunia", senza che venga meno l'originario contratto di compravendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)