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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27050 del 15/11/2017 (Rv. 646220 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | - Notificazioni nel domicilio eletto - Difformità tra il domicilio indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello risultante dal mandato alle liti - Prevalenza del primo - Fondamento - Notificazioni a società presso il domicilio eletto - Necessità - Notificazioni a mani proprie ex art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Nei confronti di società di capitali - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646220-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, anche nel processo tributario, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura. In presenza della detta elezione le notificazioni a società devono essere effettuate presso il relativo domicilio e non presso la sede legale, dovendosi peraltro ritenere che la disposizione dettata per il processo tributario dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove prevede che la notificazione possa eseguirsi in ogni caso "a mani proprie", non è estensibile alle società di capitali, per le quali la ricezione degli atti non può avvenire che per mezzo di altre persone, sia pure da esse dipendenti o incaricate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)