Sez. 3, Sentenza n. 3735 del 17/11/1969 (Rv. 343987 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - REATO EMERSO NEL CORSO DEL GIUDIZIO CIVILE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO MEDESIMO - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DEL PM DEL PRETORE PER LA RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - REATO EMERSO NEL CORSO DEL GIUDIZIO CIVILE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO MEDESIMO - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DEL PM DEL PRETORE PER LA RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.*
Presupposto della sospensione del giudizio civile, ai sensi dell'art 3 cod proc pen e che in ordine al fatto nel quale siano ravvisabili gli estremi di un reato la cui cognizione influisca sulla decisione della controversia civile, sia stata iniziata l'Azione penale, il che avviene quando il giudice ne sia stato investito dal PM mediante richiesta d'istruzione formale o di citazione al giudizio, oppure, trattandosi di reato appartenente alla Competenza del pretore, mediante l'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto penale di condanna e, in ogni caso, con il rito del giudizio direttissimo. Tale principio non soffre eccezione, nel caso in cui il PM abbia chiesto al pretore la riapertura della istruzione ai sensi dell'art 403 cod proc pen. (sulla prima parte, Conf 3398-68, massima n 336454 2674-68, massima 335216 e altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 403 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)