Sez. 1, Sentenza n. 3707 del 11/08/1977 (Rv. 387361 - 01)
SOCIETA - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - CREAZIONE DI UN NUOVO ENTE - ESCLUSIONE.*
SOCIETA - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - CREAZIONE DI UN NUOVO ENTE - ESCLUSIONE.*
In tema di societa, ogni specie di trasformazione comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria gia esistente, non la creazione di un nuovo ente che succede ad un altro. Cio e implicito nella natura meramente modificativa dell'atto di trasformazione, e inoltre trova puntuale conferma nell'ultimo comma dell'art 2498 cod civ, a norma del quale la societa 'conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazioné, restando cosi chiarito che l'ente trasformato, ancorche consegua la personalita giuridica di cui per l'innanzi difettava, non si estingue per rinascere in altra Forma, ne da luogo ad un nuovo centro di imputazione di effetti giuridici, bensi sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)