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Sez. 3, Sentenza n. 2369 del 12/04/1984 (Rv. 434405 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI IN GENERE - CONSEGUENZE MANDATO "AD LITEM" RILASCIATO DALLA SOCIETÀ NELLA SUA ORIGINARIA CONFIGURAZIONE - EFFICACIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434405-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI IN GENERE - CONSEGUENZE MANDATO "AD LITEM" RILASCIATO DALLA SOCIETÀ NELLA SUA ORIGINARIA CONFIGURAZIONE - EFFICACIA - LIMITI.*

In tema di società, ogni specie di trasformazione (compresa quella di una società di persone in società di capitali) comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra Forma, né dà luogo ad un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva, con l'ulteriore conseguenza che conserva efficacia, finché non espressamente o tacitamente revocato, un mandato ad litem rilasciato dalla società nella sua originaria configurazione. (V 5768/81, mass n 416474; (V 2592/78, mass n 391942; (V 3707/77, mass n 387361; (V 1460/72, mass n 358103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)