diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4528 del 08/07/1988 (Rv. 459464 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - INDEROGABILITÀ - ESERCIZIO DA PARTE DELL'IMPRENDITORE DI DISTINTE ATTIVITÀ AVENTI CARATTERI AUTONOMI - CONSEGUENZE - CLAUSOLE INDIVIDUALI DI ASSOGGETTAMENTO DEL RAPPORTO A REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA DIVERSA DA QUELLA APPLICABILE - INEFFICACIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459464-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - INDEROGABILITÀ - ESERCIZIO DA PARTE DELL'IMPRENDITORE DI DISTINTE ATTIVITÀ AVENTI CARATTERI AUTONOMI - CONSEGUENZE - CLAUSOLE INDIVIDUALI DI ASSOGGETTAMENTO DEL RAPPORTO A REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA DIVERSA DA QUELLA APPLICABILE - INEFFICACIA - LIMITI.*

Alla stregua della prescrizione contenuta dall'art. 2070, primo comma, cod. civ., che detta una disciplina di natura pubblicistica e, come tale, inderogabile per le parti - l'appartenenza del datore di lavoro ad una determinata categoria professionale al fine di individuare il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro con i dipendenti dello stesso va accertata - indipendentemente dall'iscrizione all'associazione sindacale stipulante - tenendo conto dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore e - ove quest'ultimo eserciti distinte attività aventi carattere autonomo - applicando ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Sono pertanto inefficaci le clausole individuali che stabiliscono di sottoporre il rapporto di lavoro ad una regolamentazione collettiva diversa da quella applicabile alla stregua dei criteri suddetti a meno che, in caso di mancata adesione dell'imprenditore all'associazione stipulante, le parti abbiano inserito nel contratto individuale alcune clausole di un contratto collettivo diverso da quello della categoria di appartenenza dell'imprenditore al fine di praticare al singolo lavoratore un trattamento retributivo di miglior favore. (V 502/87, mass n 450229; (V 215/87, mass n 449983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)