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Sez. 2, Sentenza n. 2170 del 19/06/1969 (Rv. 341479 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DIREZIONE - DIRETTA - NOZIONE - DISTANZE LEGALI DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - PIANO DI CALPESTIO DI UN BALCONE - OBBLIGO DEL RISPETTO DELLA DISTANZA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341479-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DIREZIONE - DIRETTA - NOZIONE - DISTANZE LEGALI DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - PIANO DI CALPESTIO DI UN BALCONE - OBBLIGO DEL RISPETTO DELLA DISTANZA - SUSSISTENZA.*

Veduta diretta e quella che si esercita di fronte, cosi verso l'alto come verso il basso, nel senso che tutto lo spazio sottostante, fin dove di fatto la veduta puo esercitarsi, resta ad essa giuridicamente soggetto. Anche rispetto allo spazio sottostante al piano di calpestio di un balcone operano pertanto i limiti di distanza di cui all'art. 907 cod. civ., imposti d'altronde anche in vista di esigenze di igiene e di sicurezza. (sulla seconda parte V. 1690-66, massima n. 323309.)*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)