Sez. 1, Sentenza n. 1413 del 11/02/1998 (Rv. 512492 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Provvedimento di nomina del presidente del tribunale ex art. 810 cod. proc. civ. - Natura - Impugnabilità - Esclusione.
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA
Il provvedimento di nomina degli arbitri, emesso dal presidente del tribunale nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 810 cod. proc. civ., pur implicando, quale presupposto logico, il riconoscimento della legittimità dell'accesso all'arbitrato o, quanto meno, il deferimento agli arbitri dell'esame e della soluzione delle questioni al riguardo prospettabili, è carente di carattere decisorio, non pregiudica in alcun modo le successive eventuali valutazioni e determinazioni degli arbitri e si rivela, pertanto, inidoneo a produrre una lesione dell'interesse della parte che esiga rimedio mediante qualsiasi mezzo di gravame. Pertanto, tale provvedimento non è impugnabile né con il ricorso straordinario per cassazione, né con il regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)