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Sez. 1, Sentenza n. 1046 del 13/02/1980 (Rv. 404514 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - RINNOVAZIONE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE PRECEDENTE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404514-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - RINNOVAZIONE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE PRECEDENTE - AMMISSIBILITA.*

L'ingiunzione fiscale, essendo un atto che cumula in se le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e che non puo mai acquistare efficacia di giudicato, puo sempre essere rinnovata dall'amministrazione, anche nelle more del giudizio di opposizione all'ingiunzione precedente. (Conf 2902/76, mass n 381666; (Conf 53/73, mass n 361806).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)