Sez. 3, Sentenza n. 290 del 23/01/1985 (Rv. 438515 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DELLA SUA INEFFICACIA PER IL DECORSO DEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE SENZA L'INIZIO DELL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE RELATIVA - NATURA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DELLA SUA INEFFICACIA PER IL DECORSO DEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE SENZA L'INIZIO DELL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE RELATIVA - NATURA.*
L'ingiunzione fiscale, pur cumulando in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, non può essere scissa e distinta in un titolo esecutivo e in un atto di precetto, ciascuno di essi regolato dalle norme del codice di procedura civile che lo riguardano, sicché alla stessa non può essere riferito ed applicato l'art. 481 cod. proc. civ., sulla cessazione dell'efficacia del precetto per il decorso del termine di 90 giorni dalla sua notifica senza che sia stata iniziata l'esecuzione. Ne consegue che l'opposizione proposta per un siffatto motivo deve essere qualificata non come opposizione agli Atti esecutivi, soggetta al termine perentorio di cui all'art. 617 cod. proc. civ., bensì come opposizione alla esecuzione, in quanto tendente a far dichiarare la cessazione della efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale e non a dedurre la semplice irregolarità formale. (V 2302/83, mass n 427154; (V 2965/81, mass n 413513, sulla prima parte della massima; (V 1046/80, mass n 404514, sulla prima parte della massima; (V 2902/76, mass n 381666, sulla prima parte della massima; (V 3049/74, mass n 371510).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)