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Sez. 1, Sentenza n. 2965 del 07/05/1981 (Rv. 413513 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - RINNOVAZIONE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD UNA PRECEDENTE INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413513-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - RINNOVAZIONE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD UNA PRECEDENTE INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA.*

L'ingiunzione fiscale, quale manifestazione del potere di autoaccertamento ed autotutela della pubblica amministrazione in materia tributaria, ha natura giuridica di atto amministrativo, che cumula in se le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto ed e insuscettibile di acquistare efficacia di giudicato. Attesa tale natura dell'ingiunzione fiscale e dell'ordine di pagamento in essa contenuto, deve ritenersi che, anche in pendenza del giudizio di opposizione ad una precedente ingiunzione, questa puo essere legittimamente rinnovata dall'amministrazione sino a che il credito d'imposta non sia stato integralmente soddisfatto e, quindi, per il conseguimento della pretesa nella sua parte residuale o nella misura accresciutasi per il maturare degli interessi. (V 2469/78, mass n 391837; (Conf 1046/80, mass n 404514; (Conf 2902/76, mass n 381666; (Conf 260/74, mass n 367890).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)