Sez. 3, Sentenza n. 3600 del 03/06/1981 (Rv. 414210 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - ENTITA DEL REDDITO DEL CONDUTTORE - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO - PRECISO RIFERIMENTO ALL'ANNO INDICATO NEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - ENTITA DEL REDDITO DEL CONDUTTORE - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO - PRECISO RIFERIMENTO ALL'ANNO INDICATO NEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
In tema di locazione d'immobili urbani, incombe al conduttore, che eccepisca la sottoposizione del contratto alla proroga legale, l'Onere di provare l'entita del proprio reddito - al quale la legge di vincolo subordina l'applicabilita del beneficio - con preciso riferimento all'anno indicato nel provvedimento di proroga, senza che possa assumere rilievo la dimostrazione di un reddito riferito ad epoca precedente. (nella specie, nel richiedere l'applicazione della proroga disposta dalla legge 31 luglio 1975 n 363, il conduttore aveva dimostrato documentalmente che il proprio reddito, agli effetti dell'imposta complementare per l'anno 1972, era inferiore ai quattro milioni. La suprema Corte, sulla base dell'enunciato principio, ha reputato tale prova ininfluente in quanto la richiamata legge n 363 del 1975 fa riferimento all'iscrizione al ruolo per l'imposta suddetta dell'anno 1973).*
Riferimenti normativi: Legge 31/07/1975 num. 363 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)