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Sez. 5, Sentenza n. 8824 del 01/06/2012 (Rv. 622862 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Università statali - Assenza di commercialità delle funzioni pubbliche esercitate - Conseguenze - Reddito fondiario - Imponibilità a norma dell'art. 108 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Stato
decisa il 2012-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622862-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE

In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, la natura non commerciale delle funzioni pubbliche esercitate dalle Università determina, a norma dell'art. 88, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la non assoggettabilità a tributo dei redditi prodotti in conseguenza dell'attività didattica, in quanto non considerati redditi d'impresa, ma non anche la sottrazione dal reddito imponibile individuato dall'art. 108 del medesimo d.P.R. delle altre categorie reddituali, e specificamente dei redditi fondiari, non potendo trovare applicazione, proprio in difetto della natura commerciale dell'attività svolta, la presunzione legale assoluta ex art. 40 del citato d.P.R. di assorbimento nel reddito di impresa del reddito fondiario degli immobili strumentali all'esercizio delle attività commerciali.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)