Sez. 5, Sentenza n. 28023 del 30/12/2009 (Rv. 611369 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Fondazione istituita esclusivamente per attività assistenziale in favore di minori abbandonati - Soggetto passivo - Esclusione - Reddito fondiario derivante da immobili strumentali - Imponibilità - Esclusione - Reddito complessivo - Determinabilità - Somma dei vari redditi ex art. 108 TUIR.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di IRPEG, una fondazione avente natura di ente pubblico, istituita esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali in favore di minori abbandonati (nella specie, la "Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia abbandonata"), rientra fra i soggetti non imponibili, ai sensi dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, avendo ad oggetto lo svolgimento di attività non commerciale; pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali, utilizzati in relazione a tale attività, non subisce, neppure parzialmente, la trasformazione in reddito d'impresa, ex art. 40 del d.P.R. cit., con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l'art. 108 del d.P.R. cit., non essendo essi assimilabili ai redditi di impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)