Sez. 3, Sentenza n. 14636 del 27/06/2014 (Rv. 631707 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli - Atti interruttivi della prescrizione compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Efficacia anche nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante - Sussistenza - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE
In tema di responsabilità per danni da circolazione di veicoli a motore, la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria a carico dell'assicuratore, del proprietario del veicolo ed eventualmente del conducente, comporta che, ai fini della prescrizione del diritto risarcitorio, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplichino efficacia anche nei riguardi del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, in applicazione del principio sancito nell'art. 1310 cod. civ., che estende a tutti i debitori solidali dell'obbligazione l'efficacia interruttiva della prescrizione, derivante da qualunque atto compiuto nei confronti di uno di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)