Sez. 3, Sentenza n. 12697 del 20/10/1998 Ud. (dep. 02/12/1998) Rv. 212418 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Fattispecie estintiva di cui all'art. 39, comma ottavo, legge 724 del 1994 - Reato ex art. 1 sexies legge 431 del 1985 - Applicabilità - Condizioni - Causa estintiva di cui all'art. 22 legge 47 del 1985 - Inapplicabilità - Ragione.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia paesaggistica l'autorizzazione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato non estingue il reato di cui all'art. 1 sexies del D.L.. 27 giugno 1985 n. 312 conv. con modif. con legge 8 agosto 1985 n. 431, poiché questa statuizione (diversamente da quanto stabilito dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47) non è espressamente disciplinata dalla normativa. Infatti l'art. 39, comma ottavo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che prevede tale conseguenza favorevole, si riferisce unicamente al cd. condono edilizio. In ogni altro caso nel quale siano eseguiti in zona vincolata interventi non annoverabili tra quelli consentiti senza necessità di provvedimento abilitativo, l'autorizzazione paesaggistica deve esser rilasciata prima e non dopo l'esecuzione dei lavori.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)