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Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 21/06/2013 (Rv. 626984 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Diversità delle azioni od omissioni determinanti l'effetto dannoso - Responsabilità solidale dei danneggianti - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626984-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 cod. civ., non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento. (Nella specie, l'istituto bancario aveva indebitamente negoziato alcuni assegni bancari muniti di clausola di intrasferibilità, che erano stati posti all'incasso mediante falsificazione della firma; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'istituto di credito accanto a quella degli autori della contraffazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)