Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 21/06/2013 (Rv. 626984 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Diversità delle azioni od omissioni determinanti l'effetto dannoso - Responsabilità solidale dei danneggianti - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 cod. civ., non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento. (Nella specie, l'istituto bancario aveva indebitamente negoziato alcuni assegni bancari muniti di clausola di intrasferibilità, che erano stati posti all'incasso mediante falsificazione della firma; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'istituto di credito accanto a quella degli autori della contraffazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)