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Sez. 3 - , Ordinanza n. 12957 del 13/05/2021 (Rv. 661390 - 02)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI | Illecito plurisoggettivo - Art. 2055, comma 1, c.c. - Responsabilità solidale degli autori - Condizioni - Azione di regresso – Rilevanza interna.
Stato
decisa il 2021-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661390-02

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI

In tema di responsabilità solidale, la regola di cui all'art. 2055, comma 1, c.c. trova applicazione nell'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, mentre quella previsa dal secondo comma del medesimo articolo trova applicazione nei soli rapporti interni tra corresponsabili, operando una ripartizione che tiene conto delle rispettive quote di responsabilità.

Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)