Sez. 3, Sentenza n. 15930 del 13/11/2002 (Rv. 558452 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Diversità e distinzione cronologica delle azioni od omissioni determinanti l'evento dannoso - Responsabilità solidale dei danneggianti - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 cod. civ., non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento (Principio affermato dalla S.C. in un caso di indebita negoziazione di assegni da parte di un funzionario pubblico e conseguente distrazione delle somme portate dagli stessi dal perseguimento dei fini istituzionali, con riferimento ai danni risentiti dal privato, che tali assegni aveva rilasciato a titolo di cauzione, in conseguenza sia della condotta della banca, in quanto svoltasi in violazione delle norme di contabilità pubblica, sia dell'operato del funzionario, integrante nella specie gli estremi della truffa penale, del quale è stata chiamata a rispondere l'Amministrazione "ex" artt. 28 Cost. e 22 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)