Sez. 1, Sentenza n. 6398 del 15/07/1996 (Rv. 498560 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE | Proposizione da parte dell'appellante - Esercizio del diritto d'impugnazione - Configurabilità - Limiti ex art. 342 cod. proc. civ. - Operatività.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE
La proposizione da parte dell'appellante di eccezioni nel giudizio di secondo grado costituisce esercizio del diritto di impugnazione e pertanto incontra un limite nell'art. 342 cod. proc. civ., in quanto l'appellante può dedurre le sue eccezioni soltanto nell'atto d'appello e non anche, a differenza dell'appellato, nel corso ulteriore del giudizio di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)