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Sez. U, Sentenza n. 2657 del 08/10/1974 (Rv. 371116 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371116-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*

La proposizione, ad opera dell'appellante, di nuove eccezioni in senso proprio nel giudizio di secondo grado costituisce Esercizio del diritto di impugnazione e si attua attraverso la formulazione di motivi di gravame. Pertanto, essa incontra un limite invalicabile nell'art 342 cod proc civ, nel senso che, diversamente dall'appellato, l'appellante puo dedurre nuove eccezioni soltanto nell'atto di appello e non anche nell'ulteriore corso del giudizio di gravame. (nella specie, l'appellante aveva fatto valere, per la prima volta nel corso del giudizio di secondo grado, la eccezione di prescrizione del credito vantato dalla controparte). (Conf 538'74, mass n 368302; 2355'73, mass n 365696; (Conf 242'72, mass n 356045; 330'71, mass n 349843; (contra 1748'73, mass n 364696; 1430'70, mass n 347227).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)