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Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 18/02/1997 (Rv. 502525 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Fatti dedotti già accertati o esclusi dalle risultanze di causa - Obbligo di ammissione del giuramento decisorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502525-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO

Il giuramento decisorio quale mezzo legale di prova deferito da una parte all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa deve essere ammesso dal giudice anche se diretto ad escludere o a provare fatti che dalle risultanze di causa sono rispettivamente provati o esclusi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)