Sez. 3, Sentenza n. 12297 del 28/11/1995 (Rv. 494843 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Fatti dedotti già accertati od esclusi dalle risultanze di causa - Obbligo di ammissione del giuramento decisorio - Sussistenza.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO
Il giuramento decisorio, sia esso "de scientia" o "de veritate", deve essere sempre ammesso dal giudice del merito anche se i fatti dedotti siano stati già accertati o esclusi dalle risultanze di cause ed, in particolare, anche quando dalla confessione giudiziale o stragiudiziale del deferente o da altra prova di carattere privilegiato risulti provata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con il giuramento stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)