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Sez. 3, Sentenza n. 12297 del 28/11/1995 (Rv. 494843 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Fatti dedotti già accertati od esclusi dalle risultanze di causa - Obbligo di ammissione del giuramento decisorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494843-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO

Il giuramento decisorio, sia esso "de scientia" o "de veritate", deve essere sempre ammesso dal giudice del merito anche se i fatti dedotti siano stati già accertati o esclusi dalle risultanze di cause ed, in particolare, anche quando dalla confessione giudiziale o stragiudiziale del deferente o da altra prova di carattere privilegiato risulti provata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con il giuramento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)