Sez. 2, Sentenza n. 2150 del 18/07/1974 (Rv. 370498 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - REGOLAMENTI GENERALI E REGOLAMENTI SPECIALI INTEGRATIVI - RICOSTRUZIONI - DIRITTO ALLA RIEDIFICAZIONE NEI LIMITI DELLA PRECEDENTE COSTRUZIONE - CONFIGURABILITA NEI SOLI CONFRONTI DEI REGOLAMENTI GENERALI - PRESCRIZIONI DEI REGOLAMENTI SPECIALI - APPLICABILITA ALLE RIEDIFICAZIONI.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - REGOLAMENTI GENERALI E REGOLAMENTI SPECIALI INTEGRATIVI - RICOSTRUZIONI - DIRITTO ALLA RIEDIFICAZIONE NEI LIMITI DELLA PRECEDENTE COSTRUZIONE - CONFIGURABILITA NEI SOLI CONFRONTI DEI REGOLAMENTI GENERALI - PRESCRIZIONI DEI REGOLAMENTI SPECIALI - APPLICABILITA ALLE RIEDIFICAZIONI.*
In tema di produzione normativa regolamentare edilizia, e necessario distinguere nettamente i regolamenti generali edilizi, emanati in virtu della legge comunale e provinciale e della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150 ed i regolamenti speciali integrativi o complementari dei piani regolatori, emanati in funzione di coordinamento ed in virtu della stessa legge sull'espropriazione per pubblico interesse. Applicando questa distinzione al problema concernente il diritto alla riedificazione nei limiti della preesistente costruzione, consegue che tale diritto e configurabile esclusivamente nei confronti dei regolamenti edilizi generali, nel senso che la ricostruzione di un precedente edificio puo essere compiuta nei limiti della preesistente costruzione, sempre che manchi una norma espressa di estensione delle maggiori distanze imposte dai detti regolamenti anche alle ricostruzioni; laddove, lo stesso diritto non sussiste rispetto ai regolamenti edilizi speciali, attuativi dei piani regolatori, che pongono autonome prescrizioni per le costruzioni, estensibili anche alle riedificazioni. (nella specie e stato ritenuto che le norme sulle distanze contenute nel regolamento edilizio speciale complementare al piano regolatore di apuania (approvato con legge 23 gennaio 1941 n 147) debbono essere osservate anche alla riedificazione di edifici preesistenti). (V 350'73, mass n 362286; 56'73, mass n 361811).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 86, Legge 23/01/1941 num. 147 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)