Sez. 2, Sentenza n. 3991 del 11/07/1979 (Rv. 400462 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - IN GENERE - RICOSTRUZIONI - MANCATA PREVISIONE NELLE NORME URBANISTICHE SULLE MAGGIORI DISTANZE - DIRITTO ALLA RIEDIFICAZIONE NEI LIMITI DELLA COSTRUZIONE PREESISTENTE - CONFIGURABILITA - RIFERIMENTO ALLE DISTANZE PRESCRITTE NEI REGOLAMENTI EDILIZI GENERALI - NECESSITA - DISTANZE SPECIALI ATTUATIVE DEI PIANI REGOLATORI - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - IN GENERE - RICOSTRUZIONI - MANCATA PREVISIONE NELLE NORME URBANISTICHE SULLE MAGGIORI DISTANZE - DIRITTO ALLA RIEDIFICAZIONE NEI LIMITI DELLA COSTRUZIONE PREESISTENTE - CONFIGURABILITA - RIFERIMENTO ALLE DISTANZE PRESCRITTE NEI REGOLAMENTI EDILIZI GENERALI - NECESSITA - DISTANZE SPECIALI ATTUATIVE DEI PIANI REGOLATORI - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi in cui manchi una norma espressa che estenda anche alle ricostruzioni le maggiori distanze previste dalle norme urbanistiche, la ricostruzione di una fabbrica distrutta costituisce nuova costruzione solo per la parte eccedente i limiti della fabbrica preesistente e, solo per tale parte, e, quindi, soggetta alle norme limitative che regolano la distanza tra edifici. Per altro, il diritto alla riedificazione nei limiti della costruzione preesistente, e configurabile soltanto nei confronti delle distanze prescritte dai regolamenti edilizi generali e non anche di quelle speciali attuative dei piani regolatori. (Conf 2150/74, mass n 370498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)