Sez. 2, Sentenza n. 1175 del 18/02/1980 (Rv. 404660 - 01)
URBANISTICA - RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI - PIANI DI RICOSTRUZIONE - IN GENERE - RIEDIFICAZIONI O MODIFICAZIONI DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI - PRESCRIZIONI DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE - OBBLIGATORIETA.*
URBANISTICA - RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI - PIANI DI RICOSTRUZIONE - IN GENERE - RIEDIFICAZIONI O MODIFICAZIONI DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI - PRESCRIZIONI DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE - OBBLIGATORIETA.*
In materia urbanistica, il diritto alla riedificazione nei limiti della costruzione preesistente e configurabile soltanto per quanto attiene alle distanze stabilite nei regolamenti edilizi generali e non anche di quelli speciali, attuativi dei piani regolatori, e pertanto un siffatto diritto non e configurabile in relazione a contrarie prescrizioni dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra, le quali, in quanto parificate a quelle dei piani regolatori particolareggiati (art 3 legge n 1402 del 1951) debbono essere osservate anche nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti (art 869 cod civ). (V 3391/77, mass n 400462; (V 2150/74, mass n 370498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 33, Legge 27/10/1951 num. 1402 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)