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Sez. 5, Sentenza n. 32888 del 05/07/2001 Cc. (dep. 03/09/2001) Rv. 219810 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Direttore dei lavori appaltati da ente pubblico - Stato di avanzamento dei lavori - Funzione di attestazione della regolarità della documentazione contabile dell'impresa - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219810-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

In tema di falso ideologico, il direttore dei lavori, per conto della committenza pubblica, nell'espletamento della propria opera di controllo sull'andamento dei lavori appaltati, attraverso la redazione degli stati di avanzamento del lavoro (SAL), attesta l'effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa (anche con riferimento ai materiali usati) ai capitolati medesimi ma non la regolarità della documentazione contabile dell'impresa; ne deriva che la mancata indicazione nei SAL delle fatture d'acquisto dei materiali utilizzati dall'impresa aggiudicataria non può costituire, di per se, un elemento da cui inferire la falsità dell'attestazione del direttore dei lavori in ordine alle opere eseguite.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)