Sez. 5, Sentenza n. 16690 del 16/01/2004 Cc. (dep. 08/04/2004) Rv. 228749 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Direttore dei lavori incaricato come professionista privato che concorre con il geometra dell'Ufficio tecnico comunale a falsificare i verbali di sopralluogo necessari per il conseguimento dell'autorizzazione di agibilità - Qualifica di pubblico ufficiale - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
In tema di falso ideologico, non integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 479 cod. pen. la condotta del direttore dei lavori che falsifichi, in concorso con il geometra dell'Ufficio tecnico comunale, i verbali di sopralluogo necessari per il conseguimento dell'autorizzazione di agibilità o abitabilità dell'immobile, attestandone falsamente la conformità alle previsioni progettuali, qualora egli sia stato incaricato, in qualità di professionista privato, di presiedere allo svolgimento delle opere, al fine dei necessari controlli sulla loro esecuzione a carico dell'appaltatore, in quanto la qualifica di pubblico ufficiale compete solo al direttore dei lavori di un'opera pubblica che, per conto di una pubblica committenza, attesti l'effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa ai capitolati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)