Sez. 5, Sentenza n. 35155 del 23/06/2005 Ud. (dep. 30/09/2005) Rv. 232564 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Direttore dei lavori commissionati da ente pubblico che attesti negli stati di avanzamento lavori in eccesso rispetto alle opere effettivamente eseguite - Integrazione del reato di cui all'art. 479 cod. pen. - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la condotta del direttore dei lavori, nominato da un ente pubblico, il quale, nell'espletamento della propria opera di controllo, attesti falsamente, negli stati di avanzamento, l'esecuzione di opere in eccesso rispetto a quelle effettivamente eseguite, in quanto egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale e, sottoscrivendo lo stato di avanzamento, non solo attesta fatti avvenuti in sua presenza ma certifica anche il compimento di attività ed opere eseguite sotto il suo diretto controllo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)