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Sez. U, Sentenza n. 4675 del 26/05/1997 (Rv. 504707 - 01)

PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI | Albo professionale - Iscrizione - Periti industriali dipendenti dagli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975 - Iscrizione - Divieto - Limiti - Preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale secondo l'ordinamento dell'ente - Mancanza - Iscrizione all'albo - Divieto - Insussistenza - Periti industriali dipendenti dall'I.N.P.D.A.I. inquadrati nel ruolo professionale - Iscrizione all'albo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504707-01

PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI

Il divieto di iscrizione all'albo professionale dei periti industriali che siano impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, posto dall'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929, n.275, opera, nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, solo quando l'ordinamento degli enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale e non riguarda pertanto i dipendenti dell'I.N.P.D.A.I. inquadrati nel ruolo professionale ai quali è espressamente consentito dall'ordinamento, sia pure previa autorizzazione(artt. 15 della cit. legge n. 70 del 1975 e 20 del d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509) di assumere incarichi professionali anche in favore di terzi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 7, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 1, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 15, DPR 16/10/1979 num. 509 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)