Sez. 1, Sentenza n. 9245 del 25/06/2002 (Rv. 555320 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Udienza di prima comparizione - Rinvio - Comunicazione alle parti - Necessità - Limiti - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Al giudizio di opposizione in materia di sanzioni amministrative, di cui agli artt. 22 e 23 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono applicabili, per le parti non disciplinate da detti articoli, le norme dell'ordinario processo civile davanti al tribunale. Pertanto il rinvio dell'udienza di prima comparizione, fissata a norma del citato art. 23, non va comunicato alle parti, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 82 disp. att. cod. proc. civ., ai sensi del quale, se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto contenente la "vocatio in ius", "la comparizione si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice", da desumersi dal calendario annuale stabilito con decreto del presidente del tribunale ai sensi dell'art. 80 disp. att. cod. proc. civ.; viceversa, il differimento della prima comparizione ad una udienza ulteriore, non essendo conoscibile la data di quest'ultima, non può prescindere dalla comunicazione alle parti, restando dunque prelusa, in assenza di tale comunicazione, l'ordinanza di convalida contemplata dall'art. 23, quinto comma, citato.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 80, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 80, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)