Sez. 1, Sentenza n. 11064 del 19/10/1991 (Rv. 474307 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Udienza di comparizione delle parti - Rinvio - Comunicazione a quest'ultime - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere
In tema di sanzioni amministrative, e con riguardo al giudizio di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui sono applicabili, per le parti non disciplinate dai detti articoli, le norme dell'ordinario processo civile davanti al pretore, il rinvio dell'udienza di comparizione delle parti, fissata a norma del citato art. 23, non va comunicato a queste ultime, ai sensi dell'art. 57 disp. att. cod. proc. civ., solo quando tale comparizione sia rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (la quale può essere desunta dal decreto annuale che fissa il calendario delle udienze).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 54, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 54, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)