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Sez. 1, Sentenza n. 10065 del 12/10/1993 (Rv. 483915 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Udienza di comparizione - Mancata celebrazione per la "agitazione" degli avvocati - Rinvio "ope legis" della comparizione alla udienza immediatamente successiva - Comparizione - Differimento ad una udienza ulteriore - Provvedimento - Comunicazione alle parti - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483915-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere

Nel giudizio di opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la mancata celebrazione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, in ragione di "agitazione" degli avvocati, implica il rinvio di detta comparizione "ope legis", all'udienza immediatamente successiva tenuta dallo stesso pretore (art. 57 disp. att. cod. proc. civ.), mentre il differimento della comparizione medesima ad un'udienza ulteriore non può prescindere dalla comunicazione del relativo provvedimento alle parti, restando preclusa, in assenza di tale comunicazione, l'ordinanza di convalida contemplata dall'art. 23 quinto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)