Sez. L, Sentenza n. 2290 del 15/04/1982 (Rv. 420172 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - ART. 28 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - ART. 28 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ.*
L'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 trova applicazione, ai sensi dell'art. 37 della stessa legge, agli enti ospedalieri in quanto nell'ordinamento di questi, mentre vi sono norme che appaiono garantire adeguatamente i diritti del personale dipendente, non è, invece, contenuta una disciplina sufficiente per la tutela del Sindacato, posto che al medesimo - all'infuori dell'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di scritti o stampati, della riscossione dei contributi associativi e delle garanzie apprestate ai suoi componenti - non sono riconosciuti diritti ulteriori, concernenti la sua attività istituzionale. (Conf 2443/77, mass n 386158).*
Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 49, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 50, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 51 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 52, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 53, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 54, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)