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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018 (Rv. 650982 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche di cui alla l. n. 263 del 2005 - Indicazione nella motivazione dei "giusti motivi" della compensazione - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650982-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)