Sez. U, Ordinanza n. 20701 del 10/09/2013 (Rv. 627458 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE - Necessità su richiesta della parte - Esclusione - Decisione esclusiva del giudice - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità. (Nella specie, il ricorrente aveva chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia con riguardo alle disposizioni del Trattato aventi ad oggetto la materia del recupero dei contributi comunitari e la possibilità per gli Stati membri di perseguire la tutela di pregiudizi dell'erario europeo; le S.U. hanno disatteso l'istanza evidenziando, tra l'altro, che la suddetta richiesta concretizzava una anomala sollecitazione alla Corte di Giustizia a riconsiderare la propria consolidata giurisprudenza).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)