Sez. 3, Sentenza n. 22006 del 13/04/2010 Ud. (dep. 09/06/2010) Rv. 247649 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Artt. 240, 242 e 257 T.U.A. - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 25, comma secondo, 76 e 97 della Costituzione, degli artt. 240, 242, 257 T.U. ambientale, per violazione dei principi di tassatività e determinatezza, eccesso di delega e violazione del principio di logicità dell'azione amministrativa, poiché l'art. 1, comma ottavo, della legge delega n. 308 del 2004 attribuiva ai decreti legislativi delegati, al fine di garantire una più efficace tutela ambientale, anche la potestà di integrare il sistema sanzionatorio penale, pur senza alterare i limiti di pena previsti in precedenza, ed il sistema delineato dalle norme censurate, attraverso la sanzione penale, da un lato persegue l'obiettivo di indurre chi inquina ad attivarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta, notiziando tempestivamente le Autorità competenti del verificarsi degli eventi in grado di contaminare il sito, e, dall'altro, si preoccupa di assicurare il corretto ed effettivo adempimento delle prescrizioni finalizzate alla bonifica del sito stesso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 76, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 240, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257, Legge 15/12/2004 num. 308 art. 1 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)