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Sez. 3 - , Sentenza n. 2686 del 20/11/2019 Ud. (dep. 23/01/2020) Rv. 278249 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Bonifica dei siti inquinati - Reato di "omessa comunicazione" dell'evento inquinante - Soggetto attivo - Individuazione.
Stato
decisa il 2019-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278249-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di mancata comunicazione agli enti preposti, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale ai sensi degli artt. 242 e 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è ascrivibile al responsabile dell'evento potenzialmente inquinante e non a colui che, essendo proprietario del terreno, non lo abbia cagionato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)