Sez. L, Sentenza n. 6607 del 07/07/1998 (Rv. 517008 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Nozione - Pluralità di destinatari - Necessità - Esigenze di ristrutturazione - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Presupposti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Prova - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Essenziale elemento qualificante del licenziamento collettivo è costituito dalla pluralità dei lavoratori destinatari del provvedimento - come confermato dalla disciplina (nella specie non applicabile per ragioni temporali) di cui all'art. 24 legge n. 223 1991 - e, quindi, in difetto di tale elemento, la necessità di operare una ristrutturazione aziendale non rende inapplicabile la disciplina limitativa dei licenziamenti di cui alla legge n. 604 del 1966 e all'art. 18 legge n. 300 del 1970 e, in particolare, l'esigenza di dimostrare i presupposti di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)